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Cani: il Ministero della Salute proroga la normativa sulla corretta detenzione dei cani

Il Ministero della Salute ha prorogato la normativa inerente la corretta detenzione dei cani tramite l'ordinanza del 13 luglio 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre. Ecco cosa viene ribadito.

Cani: il Ministero della Salute proroga la normativa sulla corretta detenzione dei cani

Il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno prorogare la normativa che disciplina la corretta detenzione dei cani. L’ordinanza del 13 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 7 settembre proroga di fatto le regole relative alla “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”. Come specificato nell’ordinanza, lo scopo della proroga è dipeso dalla “necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumità pubblica, anche alla luce dei recenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari”.

I punti chiave della normativa sono sempre gli stessi, quelli che i proprietari di cani dovrebbero seguire alla lettera e che invece continuano puntualmente ad ignorare:

  1. proprietario: per legge il proprietario di un cane non può essere un minorenne, un infermo di mente e chi delinque (inteso nel senso di delinquenti di qualsiasi tipo, anche chi è sottoposto a misure i prevenzione o chi ha condanne per delitti non colposi)
  2. detentore: in questo caso si fa riferimento anche ai dog sitter. I dog sitter sono responsabili del cane esattamente come il proprietario, quindi con responsabilità civile e penale in caso di danni a persone, animali o cose. Ovviamente sta al proprietario scegliere di affidare il cane a persona che sia in grado di gestirlo
  3. passeggiata: quando si porta il cane in passeggiata bisogna usare guinzagli non più lunghi d 1,50 metri. Quindi i guinzagli allungabili estesi per quattro metri non vanno bene, si possono usare, ma rigorosamente bloccati a 1,50 metri. C’è anche l’obbligo di portare sempre con sé la museruola, sia essa rigida o morbida, indipendentemente dalla razza, dalla taglia e dell’età del cane. Dovete averla con voi, punto e basta. La museruola non va fatta indossare di default, ma solo là dove esistano rischi per persone o animali o se le autorità competenti in materia vi richiedono di farla indossare. Va da sé che se sapete già di avere un cane mordace e che non riuscite a controllare, la museruola va fatta indossare prima che possa mordere. Altro obbligo: dovete sempre portare con voi sacchetti o strumenti adatti a raccogliere le feci del cane, sia in luogo pubblico che privato
  4. patentino: è auspicabile che comuni e Servizi Veterinari dell’Asl organizzino corsi per insegnare ai proprietari di cani come gestire correttamente il cane. Alla fine di tali corsi verrà rilasciato un patentino. Il veterinario libero professionista ha l’obbligo di segnalare all’Asl cani definiti “impegnativi” che richiedano un consulto comportamentale. Spetta poi ai Servizi Veterinari obbligare i proprietari di cani morsicatori o aggressivi a seguire tali corsi che saranno ovviamente a carico del proprietario del cane per quanto riguarda le spese. I Servizi Veterinari hanno un registro dei cani in cui è stato confermato un elevato rischio di aggressività: i proprietari di tali cani hanno l’obbligo di istituire una polizza di assicurazione di responsabilità civile e in città e nei luoghi pubblici devono sempre indossare guinzaglio e museruola
  5. prendere un cane: la legge impone che quando si prende un cane, il proprietario sia tenuto ad informarsi sulle caratteristiche fisiche ed etologiche. E deve anche informarsi in precedenza sulla normativa vigente
  6. divieti: rimane vietato addestrare i cani con addestramenti atti ad aumentarne l’aggressività; selezionare e incrociare cani con lo scopo di aumentare l’aggressività; sottoporre i cani a doping; sottoporre i cani a interventi chirurgici a mero scopo estetico (taglio orecchie, taglio code…): i cani che necessitano di tali interventi a scopi terapeutici devono viaggiare accompagnati con certificato del veterinario che attesta l’effettiva necessità della chirurgia

Via | Gazzetta Ufficiale

Foto | gaspart

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