E’ una domanda che ci si pone spesso: si possono seppellire gli animali da compagnia nel giardino del condominio? Se il problema non si pone per chi ha un giardino suo (salvo diverse disposizioni delle singole ASL: ci sono ASL che non concedono il permesso di seppellire un animale domestico neanche in un terreno di proprietà se è stato sottoposto ad eutanasia), per chi vive in appartamento il discorso è diverso. Esiste un preciso regolamento dell’Unione Europea da seguire che parla della possibilità di seppellire i nostri animali, più precisamente si fa riferimento all’articolo 24, comma 1, lettera a, regolamento 3 ottobre 2002, n. 1774.
Il problema, però, è che le singole autorità interne provvedono alla regolamentazione con disposizioni che variano non solo di Regione in Regione, ma anche di Asl in Asl: ciò che è permesso magari qui, spostandoti di un metro più in là e cambiando Asl, non è più concesso (ma siamo in Italia, lo sappiamo, dove ogni organo con un minimo di poter fornire proprie interpretazioni della legge, creando caos e confusione: sia mai avere una legge che dice una cosa sola per tutti in Italia).
Per poter seppellire un animale nel giardino condominiale, servono diverse cose:
Ma nel caso un condomino avesse deciso di testa sua di seppellire il proprio animale negli spazi comuni del giardino condominiale, senza chiedere autorizzazione ad amministratore e altri condomini? Se l’amministratore viene a conoscenza dei fatti a sepoltura già avvenuta, dovrà come prima cosa richiedere al condomino che ha seppellito l’animale l’autorizzazione rilasciata dal veterinario. Se questa autorizzazione è assente, sarà obbligato a segnalare l’accaduto all’ufficio comunale di competenza. Anche nel caso in cui la sepoltura fosse corredata da certificato, si dovrà poi valutare di volta in volta in base a lamentele e pareri degli altri condomini.
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